La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2014 del 2 maggio 2017, ha affermato che, nel caso in cui il bando di gara preveda il sistema del massimo ribasso, il bando stesso è da ritenere immediatamente e direttamente impugnabile, non occorrendo attendere l’adozione dell’atto di aggiudicazione.
La III Sezione ha affermato, infatti, che, in tal caso, la posizione giuridica legittimante si basa sull’interesse sostanziale a che la competizione si svolga secondo meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo, atteso che la previsione del criterio del prezzo più basso in difetto dei presupposti di legge provoca una lesione attuale e concreta: l’interesse a ricorrere, infatti, sorge in relazione all’utilità concretamente ricavabile da una pronuncia demolitoria che costringa la stazione appaltante all’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto dal nuovo Codice dei contratti pubblici il criterio “ordinario” e generale.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
Categorie


