La I Sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15937 del 27 giugno 2017, ha affermato che, negli appalti pubblici, l’omessa contestazione del conto finale da parte dell’impresa appaltatrice è preclusiva di ulteriori richieste, atteso che il conto finale costituisce il documento in cui debbono essere confermate le richieste e le riserve già iscritte “immediatamente”.
Infatti, come è noto, l’appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall’amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili; ad esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma; a confermare, infine, la riserva all’atto della sottoscrizione del conto finale.
Ne consegue che l’impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e nei documenti previsti dalle citate norme, decade dalle relative domande; e nella medesima preclusione detta impresa incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste che ad essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che siffatta omissione è incompatibile con l’intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto con la prova della positiva volontà dell’appaltatore di non accettarlo.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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