L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3 del 3 luglio 2017, ha affermato che l’art. 76, comma 11, d.P.R. n. 207/2010, deve essere interpretato nel senso che la cessione del ramo d’azienda non comporta automaticamente la perdita della qualificazione SOA in capo alla cedente, occorrendo procedere a una valutazione in concreto dell’atto di cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell’oggetto del trasferimento.
Una valutazione siffatta è imposta non soltanto da una concezione della causa “in concreto” dell’atto di cessione ma anche dalla considerazione che, se la normativa intende garantire l’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione per tutta la durata dell’appalto, non potrebbe poi contraddittoriamente fissare una presunzione di perdita dei requisiti in virtù della cessione di ramo d’azienda.
Con la pronuncia in esame, l’Adunanza Plenaria ha aderito all’interpretazione “sostanzialistica” della norma prospettata dagli avvocati difensori della società cedente, tra cui l’avv. Renato Ferola, socio dello Studio Legale Ferola.
L’Adunanza Plenaria ha, infatti, affermato che, se non sono trasferiti i requisiti di qualificazione, non possono certo esserlo le qualificazioni che ad essi si riferiscono. L’Adunanza Plenaria ha, inoltre, affermato che l’accertamento positivo effettuato dalla SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, in ordine al mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte dell’impresa cedente, comporta la conservazione dell’attestazione da parte della stessa senza soluzione di continuità.
L’Adunanza Plenaria, richiamando la precedente sentenza n. 23/2016 e sposando anche in questo caso la tesi sostenuta dalla difesa della società cedente, ha, poi, ritenuto inammissibile l’intervento ad adiuvandum effettuato sulla base della sola circostanza per cui l’interveniente è parte in un giudizio in cui venga in rilievo una quaestio iuris analoga a quella divisata nell’ambito del giudizio principale.
Infatti, nel caso in cui si ammettesse la possibilità di spiegare l’intervento volontario a fronte della sola analogia fra le quaestiones iuris controverse nei due giudizi, si finirebbe per introdurre nel processo amministrativo una nozione di ‘interesse’ del tutto peculiare e svincolata dalla tipica valenza endoprocessuale connessa a tale nozione e potenzialmente foriera di iniziative anche emulative, in toto scisse dall’oggetto specifico del giudizio cui l’intervento si riferisce.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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