In house: sindacato di legittimità del G.A., presupposti, controllo analogo, criterio sintetico, clausola sociale

La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3554 del 18 luglio 2017, ha affermato che l’affidamento di servizi pubblici ad una società in house ha ormai natura ordinaria e non eccezionale, ricorrendone i presupposti, e che, pertanto, la relativa decisione dell’Amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta.

La V Sezione – nel ribadire i requisiti per l’affidamento in house – ha anche rilevato che, nel caso di affidamento diretto ad una società istituita da più enti locali e da essi partecipata, il requisito del controllo analogo deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo pubblico sull’ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che sia necessaria una verifica della posizione di ogni singolo ente.

La V Sezione ha anche aggiunto che la cd. clausola sociale non comporta alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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