La Sezione II-quater del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 8704 del 19 luglio 2017, ha ritenuto che, sotto la vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici, non deve più ritenersi ammissibile la deroga all’obbligo di produrre il contratto di avvalimento per il caso di sua conclusione tra soggetti societari appartenenti ad un medesimo gruppo, non essendo presente alcuna norma di tenore analogo all’art. 49, comma 2, lett. g), del previgente Codice che considerava invece sufficiente “una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo”. Il T.A.R. ha anche aggiunto che, in linea di principio, il contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio e che, pertanto, anche tale omissione possa essere considerata soccorribile.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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