Soccorso istruttorio: inapplicabilità in caso di mancata indicazione della suddivisione delle quote di esecuzione del servizio

La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3029 del 21 giugno 2017, ha affermato che, attraverso il potere di soccorso istruttorio non è sanabile la carenza della dichiarazione ex art. 37, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, relativa alla suddivisione delle quote di esecuzione del servizio tra le imprese facenti parte di un consorzio di imprese.

Tale dichiarazione, infatti, è un elemento che attiene all’offerta e non al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e, in quanto tale, la sua mancanza non è soccorribile.

La V Sezione ha altresì precisato che, anche all’indomani della modifica in senso ampliativo del potere di soccorso istruttorio nelle gare di appalto, attraverso gli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. n. 163/2006, il potere di soccorso non può supplire a carenze dell’offerta, perché altrimenti verrebbe violato il principio di parità di trattamento da concorrenti che è insito nei meccanismi di selezione concorsuale del contraente della P.A.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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