Avvalimento “a cascata”: inammissibilità

La VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2977 del 19 giugno 2017, ha confermato l’inammissibilità di un avvalimento cd. “a cascata” nelle gare d’appalto, che eliderebbe il necessario rapporto tra ausiliaria ed ausiliari (a differenza di un avvalimento cd. “frazionato”).

Infatti, la deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara, consentita dall’art. 49, d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis al caso di specie, è strettamente collegata alla possibilità di avere un rapporto diretto e immediato con l’ausiliaria, da cui l’ausiliata è legata in virtù della dichiarazione di responsabilità resa dalla prima, cui consegue la responsabilità solidale delle due imprese per l’intera prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare.

La VI Sezione ha aggiunto, inoltre, che, ai fini della validità del contratto di avvalimento nelle gare ad evidenza pubblica, è necessario che questo abbia un oggetto che, seppur non determinato, sia tuttavia quantomeno agevolmente determinabile in base al tenore complessivo dell’atto.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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