Criterio del prezzo più basso: l’Adunanza Plenaria si pronuncia sul “taglio delle ali”

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5 del 19 settembre 2017, ha enunciato i seguenti principi di diritto relativamente al criterio di calcolo delle offerte da accantonare nel cd. taglio delle ali, applicabile quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso:

a)    il comma 1 dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006 deve essere interpretato nel senso che, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell’individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come ‘unica offerta’ tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse; 

b)   il secondo periodo del comma 1 del d.P.R. 207 del 2010 (secondo cui “qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia”) deve a propria volta essere interpretato nel senso che l’operazione di accantonamento deve essere effettuata considerando le offerte di eguale valore come ‘unica offerta’ sia nel caso in cui esse si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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