ANAC: aggiornamento delle linee guida n. 7 in materia di affidamento in house

L’ANAC, con delibera n. 951 del 20 settembre 2017, ha aggiornato le linee guida n. 7, «per l’iscrizione nell’Elenco delle  amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante  affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto  dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016», al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal d.lgs. n. 56/2017, nonché di modifiche procedurali necessarie ai fini del miglior funzionamento del sistema di gestione dell’Elenco.

La principale novità riguarda i punti 5.7 e 8.8 delle linee guida in questione, che disciplinano gli affidamenti pregressi per i casi in cui l’Autorità, accertata l’assenza dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l’in house, dispone la mancata iscrizione o la cancellazione dall’Elenco. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 211 del Codice, l’Autorità ha previsto – in luogo dell’esercizio del potere di raccomandazione vincolante – l’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici, quindi la possibilità di agire in giudizio per l’impugnativa degli atti che si presumono viziati o emettendo un parere motivato.

Inoltre, al punto 4.1 delle Linee guida è previsto che il soggetto avente titolo alla presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è la persona fisica deputata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente, ovvero il Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA), su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.

Infine, il termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è stato posticipato al 30 ottobre 2017.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

Categorie

Condividi