ANAC: parere del Consiglio di Stato sull’aggiornamento delle linee guida in materia di cause di esclusione ex art. 80

La Commissione speciale del Consiglio di Stato, con parere n. 2042 del 25 settembre 2017, ha reso il parere facoltativo richiesto dall’ANAC sull’aggiornamento delle linee guida n. 6, aventi carattere non vincolante e recanti “indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del codice”.

Il parere reso è favorevole, con talune osservazioni. In particolare, quanto all’indicazione degli illeciti professionali gravi che rilevano ai fini dell’esclusione dalle gare, non risultano più contemplati i reati di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, astensione dagli incanti, inadempimento di contratti di pubbliche forniture e frode nelle pubbliche forniture (artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p.), contemplati invece dalla precedente versione delle linee guida.

Fermo restando che, in ipotesi di condanna definitiva, per questi reati vi sarebbe comunque l’automatica esclusione, il Consiglio di Stato ha suggerito all’ANAC di prevedere che la stazione appaltante debba valutare, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, anche eventuali condanne non definitive per tali reati. Il Consiglio di Stato ha, altresì, suggerito di ancorare la fattispecie di cui alla lett. f-bis), attualmente riferita all’ipotesi giuridicamente indeterminata di mancata segnalazione di “situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione”, a omissioni di circostanze facilmente e oggettivamente individuabili.

La Commissione ha, ancora, invitato l’ANAC a tenere conto della giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato che ha specificato che il ricorso al contraddittorio prima dell’esclusione dalla gara e la valutazione di misure di self-cleaning presuppongono il rispetto del principio di lealtà nei confronti della stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato ha, infine, precisato che la durata del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, per l’ipotesi in cui non sia intervenuta sentenza di condanna, è fissata in tre anni, da intendersi decorrenti dalla data del definitivo accertamento del fatto.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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