La VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4349 del 15 settembre 2017, ha affermato che la nozione di “violazione grave” alla quale fa riferimento l’art. 38, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 163/2006, per il requisito della regolarità contributiva non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del DURC.
Pertanto, la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.
Ai fini dell’esclusione, dunque, è sufficiente che la stazione appaltante abbia verificato la sussistenza o meno del DURC, senza che sia necessaria una valutazione riferita in concreto alla situazione previdenziale dell’operatore economico in questione.
Inoltre, l’istituto dell’invito alla regolarizzazione può operare solo nei rapporti tra impresa e l’ente previdenziale, senza che in questo rapporto sia coinvolta la stazione appaltante.
La VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4158 del 1 settembre 2017, ha ritenuto regolare la posizione di una ditta ammessa al beneficio della dilazione di pagamento degli oneri contributivi precedentemente alla scadenza del termine della presentazione della domanda.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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