Cause di esclusione: grave negligenza, illecito anticoncorrenziale, self-cleaning, completezza delle dichiarazioni

La II Sezione del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 2394 del 2 marzo 2018, ha affermato che l’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006, disciplinante la causa di esclusione per grave negligenza o malafede in precedenti commesse, consente alla stazione appaltante di valutare in modo globale l’affidabilità di un’impresa concorrente: l’esclusione per tale motivo, infatti, non assume una veste sanzionatoria, ma si pone a presidio dell’elemento fiduciario che deve connotare ab initio i rapporti contrattuali di appalto pubblico. In particolare, a tal fine sarà valutato ogni comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell’operatore economico, compresi i casi di non corretta, imprecisa o carente esecuzione di un contratto o di una sua parte. Alla luce di ciò, anche un illecito antitrust può essere rilevante ai fini dell’esclusione dalla gara per tale motivo. 

La stessa sentenza ha inoltre affermato, in linea con l’orientamento espresso dalla stessa Sezione con la precedente pronuncia n. 1092/2018, che le misure di self-cleaning abbiano una rilevanza esclusivamente pro futuro, relativamente alle gare indette successivamente alla loro adozione (o comunque non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte), pena la violazione della par condicio dei concorrenti.

La sentenza ha, infine, chiarito che la dichiarazione resa in sede di partecipazione alla gara ha natura strumentale rispetto alla valutazione che la stazione appaltante è chiamata ad effettuare circa il valore professionale delle imprese concorrenti in una procedura ad evidenza pubblica. In ragione di ciò, allora, l’operatore economico, senza effettuare alcun filtro preventivo, è tenuto a fornire una dichiarazione veritiera e completa, così da permettere la corretta formulazione del giudizio circa la propria affidabilità professionale.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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