Esclusione dalla gara: gravi illeciti professionali, mancanza di timbro, mancanza di sottoscrizione, mandante non adeguatamente qualificata, corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione

Numerose sentenze sono intervenute questo mese in tema di cause di esclusione dalla gara, evidenziando diverse fattispecie applicative.

La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1299 del 2 marzo 2018, ha affermato che, in assenza di un’elencazione tassativa dei gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, non sussiste nemmeno una preclusione automatica della valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante della gravità di inadempienze, pur non immediatamente riconducibili a quelle tipizzate. Più in particolare, ciò deve ritenersi possibile qualora gli effetti prodotti siano comunque qualificabili come “gravi illeciti professionali” e siano perciò ostativi alla partecipazione alla gara, rendendo quantomeno dubbie l’integrità o l’affidabilità del concorrente. Resta inteso, ad avviso della V Sezione, che in tal caso la stazione appaltante dovrà adeguatamente motivare in merito all’esercizio di siffatta discrezionalità e dovrà previamente fornire la dimostrazione della sussistenza e della gravità dell’illecito professionale contestato con “mezzi adeguati”.

La Sezione II-bis del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 2555 del 6 marzo 2018, ha affermato che, per il principio di tassatività delle cause di esclusione, non può essere disposta l’esclusione di una ditta nel caso in cui l’offerta presentata sia priva del timbro di congiunzione tra le varie pagine di cui essa si compone, atteso che l’apposizione del suddetto timbro non risulta prescritta come essenziale e la sua mancanza non appare idonea a determinare incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, o dubbi sulla non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o, ancora, pregiudizio al principio di segretezza delle offerte.

La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1344 del 5 marzo 2018, ha affermato che, nelle gare di appalto, l’obbligo di sottoscrizione va riferito esclusivamente all’offerta in senso stretto, in quanto tale comprensiva, laddove prevista, della relazione tecnica illustrativa; per contro, la mancata sottoscrizione di alcuni allegati non può, di per sé, rappresentare motivo di esclusione, anche in ossequio al principio del favor participationis. Tale principio, infatti, impone un’accezione sostanzialistica della funzione della sottoscrizione, senza che formalismi privi di effettiva utilità ai fini della gara ostino al corretto svolgimento della gara stessa e al soddisfacimento dell’interesse pubblico primario, incentrato sulla scelta del contraente in grado di offrire il servizio di miglior qualità.

La II Sezione del T.A.R. Lombardia, Brescia, con sentenza n. 218 del 26 febbraio 2018, ha affermato che le cosiddette misure self-cleaning possono ritenersi efficaci solo pro futuro, relativamente alle gare indette successivamente alla loro adozione, pena la violazione della par condicio dei concorrenti.

La I Sezione del T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, con sentenza n. 206 del 6 marzo 2018, ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara di una riunione temporanea d’imprese nel caso in cui una impresa mandante non risulti, dall’attestazione SOA, adeguatamente qualificata per la quota di esecuzione di lavori che aveva dichiarato di eseguire in sede di presentazione dell’offerta. Infatti, anche se è vero che la normativa sugli appalti non richiede più la corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori, è tuttora necessario che il singolo concorrente raggruppato sia qualificato ad eseguire la quota di lavori che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione alla gara.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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