La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1902 del 27 marzo 2018, ha precisato alcuni principi relativi all’applicazione del controverso rito superaccelerato, introdotto dall’art. 204, d.lgs. n. 50/2016, modificando l’art. 120, c.p.a.
In particolare, l’onere di impugnazione immediata degli atti di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla gara di appalto, da effettuarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, non è da intendersi in modo rigido, essendo ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura: ad avviso della Sezione, infatti, una diversa e più restrittiva interpretazione costringerebbe le imprese a proporre ricorsi “al buio”, contrari al principio della piena conoscenza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
Il principio di piena conoscenza degli atti deve trovare, invece, completa applicazione, imponendo così un particolare rigore nell’accertamento della sussistenza di tale requisito (sul punto si richiama anche la pronuncia del T.a.r. Campania n. 394 del 18 gennaio 2018).
Il Consiglio di Stato, nella fattispecie, ha ritenuto non sufficiente a far decorrere l’onere di impugnare il provvedimento di ammissione alla gara la mera presenza di un rappresentante della ditta alla seduta in cui era stata decretata l’ammissione.
Era, infatti, altresì necessaria la specifica prova sulla percezione immediata ed effettiva di tutte le irregolarità che, ove sussistenti, possano aver inficiato le relative determinazioni della stazione appaltante.
La III Sezione ha, infine, confermato l’ammissibilità del ricorso incidentale anche nell’ambito del rito super-speciale, come si può dedurre dalla lettura dell’art. 120, comma 6-bis, c.p.a., secondo cui, tra l’altro, la camera di consiglio o l’udienza possono essere rinviate per la proposizione di ricorso incidentale.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo pubblicato sul sito Appalti & Contratti Imprese dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, associate presso lo Studio Legale Ferola.
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