La IV Sezione del T.A.R. Lombardia, Milano, con sentenza n. 933 del 6 aprile 2018, ha ribadito che, nelle gare di appalto, la valutazione compiuta in materia di congruità del prezzo offerto dalla stazione appaltante costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale ad essa riservato che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
Più in particolare, il T.A.R. ha specificato che, ai fini della verifica del carattere o meno anomalo delle offerte nelle gare, le tabelle ministeriali redatte ai sensi dell’art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016, esprimono soltanto indici medi e costituiscono, perciò, un termine di confronto non decisivo; pertanto, per essere considerate anormalmente basse, le offerte dovranno discostarsi in modo significativo dai valori previsti dalle tabelle.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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