La VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3553 dell’11 giugno 2018, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione riguardante i limiti previsti per il ricorso al subappalto nella normativa contenuta all’art. 118, commi 2 e 4, dell’ormai previgente d.lgs. n. 163/2006.
In particolare, la Corte di Giustizia dovrà vagliare la compatibilità del limite del 30% dell’importo complessivo del contratto e del limite del 20% del ribasso applicabile ai subappaltatori con gli artt. 49 e 56 TFUE, gli artt. 25 della Direttiva 2004/18/CE e 71 della Direttiva 2014/24/UE, che non contemplano limitazioni per quanto concerne la quota subappaltatrice e il ribasso da applicare ai subappaltatori, nonché con il principio eurounitario di proporzionalità.
Si ricorda che il T.A.R. Lombardia, con ordinanza n. 148 del 19 gennaio, aveva precedentemente rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione pregiudiziale pressoché analoga, relativa ai limiti per il subappalto di lavori come previsti all’art. 105, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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