Rito superaccelerato: sollevata questione di legittimità costituzionale

La III Sezione del T.A.R. Puglia, Bari, con ordinanza n. 903 del 20 giugno 2018, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2-bis, primo e secondo periodo, c.p.a., limitatamente all’onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione, nella parte in cui onera l’impresa partecipante alla gara a impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti l’incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo della disposizione, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, 113, commi 1 e 2 e 117, comma 1, Cost. e 6 e 13, Cedu, recepita con l. 4 agosto 1955, n. 848.

Viene soprattutto in rilievo il possibile contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, per come lo stesso emerge dalla lettura degli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, e 113, commi 1 e 2, della Costituzione italiana. Il T.A.R. ha richiamato, a tal proposito, la giurisprudenza in tema di interesse a ricorrere, evidenziando il rischio che il rito superaccelerato introduca un’ipotesi di “giurisdizione amministrativa oggettiva”. Il T.A.R. ha poi sottolineato che la compressione del diritto di difesa risulta ancor più evidente in considerazione degli elevati importi richiesti per i contributi unificati per i ricorsi in materia di appalti pubblici. L’ordinanza di rimessione ha messo altresì in luce la supposta irragionevolezza della norma (mettendo in relazione il secondo e il terzo periodo del comma 2-bis) e ha evidenziato, infine, il contrasto anche con i principi di economia processuale e concentrazione, nonché con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.

La rimessione alla Corte costituzionale da parte del T.A.R. Puglia ha fatto seguito alla questione pregiudiziale di compatibilità del nuovo rito con il diritto eurounitario sollevata dal T.A.R. Piemonte con ordinanza n. 88/2018.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo pubblicato sul sito Appalti & Contratti Imprese dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, associate presso lo Studio Legale Ferola.

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