Interdittiva antimafia: limite temporale, elementi indicativi del pericolo di infiltrazione mafiosa

La Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. 372 del 29 giugno 2018, ha precisato che la limitazione temporale di efficacia dell’informativa antimafia prevista all’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 (pari a dodici mesi) deve intendersi riferita ai casi in cui sia attestata l’assenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, e non già agli elementi ritenuti indicativi del pericolo, i quali conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato nella norma, sino al sopraggiungere di fatti nuovi e diversi.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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