La II Sezione del T.A.R. Liguria, con sentenza n. 580 del 2 luglio 2018, ha considerato l’omessa dichiarazione di un decreto penale di condanna per guida in stato di ebrezza a carico di un precedente amministratore della società (cessato da meno di un anno) ragione giustificativa sufficiente per l’esclusione, trattandosi di falsa dichiarazione.
Stante la falsità della dichiarazione, che rileva autonomamente, il T.A.R. ha, quindi, ritenuto inconferente ogni argomentazione relativa alla inidoneità della condanna riportata ad influire sulla moralità professionale: in caso contrario, infatti, si determinerebbe la conseguenza inaccettabile per cui sarebbe lo stesso concorrente a farsi giudice della rilevanza o meno delle condanne riportate. Altrettanto irrilevante, rispetto al mendacio, risulta essere la buona fede del dichiarante.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo pubblicato sul sito Appalti & Contratti Imprese dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, associate presso lo Studio Legale Ferola.
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