La I Sezione del T.A.R. Lombardia, Milano, con sentenza n. 1656 del 6 luglio 2018, ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante, dopo aver accordato il soccorso istruttorio e dopo aver positivamente verificato la congruità dell’offerta, ha disposto l’aggiudicazione di una gara in favore di una ditta che, pur non avendoli specificamente e separatamente indicati, ha comunque computato nella formulazione dell’offerta i costi della manodopera.
In tal caso, infatti, come chiarito dal T.A.R., il soccorso istruttorio è doveroso, perché esso non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta, ma solo nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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