Interdittiva antimafia: autonoma lesività, presupposti per l’emissione

La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4938 del 13 agosto 2018, è intervenuta in materia di informativa interdittiva antimafia.

La III Sezione, innanzitutto, ha ribadito che l’informativa antimafia costituisce un provvedimento autonomamente lesivo, in quanto incidente sulla capacità contrattuale e sulla produttività dell’impresa destinataria, la quale è quindi interessata alla relativa impugnazione anche indipendentemente dall’esito della gara. T

ale interesse, infatti, si apprezza sia sotto il profilo risarcitorio (valutabile in relazione al pregiudizio all’immagine, al credito commerciale oltre che alla capacità di guadagno che si produce nel periodo di efficacia della prima interdittiva, allorché la seconda informativa non sia stata ancora adottata) sia sotto il profilo dell’interesse morale (correlato alla più generale onorabilità del soggetto interdetto). 

Il Consiglio di Stato ha poi avuto modo di chiarire che il rischio di inquinamento mafioso rilevante ai fini della emissione della informativa antimafia deve essere valutato in base al criterio del più “probabile che non”, quindi alla luce di una regola di giudizio che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso.

Più in particolare, il Collegio ha ritenuto che gli elementi posti a base dell’informativa possano essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura, essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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