Offerte anomale: l’Adunanza Plenaria sposa il criterio “associativo”

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 13 del 30 agosto 2018, ha chiarito quale debba essere l’interpretazione delle locuzioni “offerte ammesse” e “concorrenti ammessi” di cui all’art. 97, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell’applicazione del fattore di correzione. L’Adunanza Plenaria ha, quindi, affermato che la locuzione “offerte ammesse”, riferita alla platea di concorrenti da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi, e la locuzione “concorrenti ammessi”, da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di correzione, fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti: pertanto, in entrambi i casi, si dovrà fare riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma sempre al netto del cd. “taglio delle ali”.

L’Adunanza Plenaria ha così aderito alla prevalente opzione interpretativa che fa applicazione di un criterio di carattere “associativo”, che assimila il significato da attribuire alle due locuzioni.

Secondo l’opposta tesi “dissociativa”, invece, la platea dei concorrenti in relazione ai quali determinare la media aritmetica dei ribassi avrebbe dovuto essere individuata previo il cd. “taglio delle ali”; al contrario, ai fini della determinazione del fattore di correzione, si sarebbero dovuti prendere in considerazione tutti i concorrenti ammessi, senza il “taglio delle ali”.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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