La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5410 del 14 settembre 2018, si è espressa sui presupposti necessari ai fini dell’emissione dell’interdittiva antimafia, da valutarsi secondo il criterio del “più probabile che non”, che interpreta in modo particolarmente estensivo.
La III Sezione, infatti, ha ritenuto sufficiente, per l’emissione di un’informativa interdittiva antimafia, la presenza anche di un singolo dipendente, che svolga all’interno della società una funzione non apicale. Il condizionamento mafioso, necessario ai fini dell’emissione della misura prefettizia, può quindi anche derivare dalla presenza all’interno della società di soggetti che non svolgano ruoli apicali, ma siano o figurino come meri dipendenti, entrati a far parte dell’impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi. Il condizionamento mafioso, inoltre, si può desumere dalla presenza di un singolo dipendente “infiltrato”, del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall’esterno l’impresa, nonché dall’assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalità organizzata, a nulla rilevando la circostanza che non emergano specifici riscontri sull’effettiva influenza di tali soggetti nelle scelte dell’impresa. La valutazione dovrà avvenire sulla base degli elementi fattuali sussistenti al momento dell’emissione dell’interdittiva, a nulla rilevando eventuali sentenze successivamente sopravvenute.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo pubblicato sul sito Appalti & Contratti Imprese dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, associate presso lo Studio Legale Ferola.
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