Interdittiva antimafia: presupposti, rilevanza anche di fatti risalenti nel tempo

La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5784 del 9 ottobre 2018, ha chiarito che l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività di impresa.

Nel caso di specie, ad avviso del Consiglio di Stato, affermare che una sentenza di condanna sia irrilevante solo perché avente ad oggetto fatti risalenti nel tempo significherebbe introdurre un elemento della fattispecie (l’attualità del fatto di reato oggetto di condanna) che non è previsto dalla disposizione, la quale si limita a prevedere che la condanna per uno dei delitti-spia, quale che sia il tempo in cui è intervenuta, debba essere presa in considerazione dal Prefetto ai fini del rilascio dell’informativa.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

Categorie

Condividi