La IV Sezione del T.A.R. Lombardia, Milano, con sentenza n. 2281 del 12 ottobre 2018, ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto ad una impresa che, in sede di giustificazioni dell’anomalia, abbia illegittimamente ridotto l’importo degli oneri di sicurezza aziendali di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016; infatti, l’indicazione degli oneri di sicurezza costituisce elemento indefettibile dell’offerta, la cui omissione ne determina l’incompletezza non sanabile attraverso il soccorso istruttorio, posto ancora che la disposizione configura un ineludibile obbligo legale. Il T.A.R. ha, inoltre, chiarito che, nelle offerte presentate in sede di gara, il riferimento al monte ore non può che riferirsi alle ore effettive di lavoro e non a quelle teoriche comprensive delle assenze dei lavoratori per i motivi più svariati.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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