La copia del documento di identità in una busta non sopperisce alla carenza dello stesso in altra busta

La Sezione I-bis del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 11906 del 10 dicembre 2018, ha affermato che, stante la necessità che ogni autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sia corredata da copia di documento di identità affinché sia valida, la circostanza che il documento di identità sia comunque presente nella busta amministrativa non vale a sopperire alla carenza del documento stesso nell’altra busta prevista, o, meglio, non vale ad attribuire la consistenza ovvero il valore di “autocertificazione” alla dichiarazione. L’autocertificazione, infatti, non può che essere intesa come uno strumento specifico, connotato da una propria autonomia, non integrabile e, dunque, non configurabile in virtù del mero richiamo di documentazione prodotta ad altri fini, pena, tra l’altro, l’evidente venire meno del “valore probatorio privilegiato” che caratterizza la stessa.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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