La V Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6069 del 25 ottobre 2018 e con ordinanza n. 6122 del 26 ottobre 2018, nonché la Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza n. 772 del 20 novembre 2018, hanno rimesso all’Adunanza Plenaria due analoghe questioni concernenti l’obbligo di indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale sotto la vigenza del d.lgs. n. 50/2016, stante il contrasto di giurisprudenza. Più in particolare, le citate ordinanze hanno richiesto all’Adunanza Plenaria di chiarire:
1) «se, per le gare bandite nella vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la mancata indicazione separata del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza determini immediatamente e incondizionatamente l’esclusione del concorrente, senza possibilità di soccorso istruttorio, anche quando non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi costi e oneri nella formulazione dell’offerta, né vengono in rilievo profili di anomalia dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi oneri;
2) se, ai fini della eventuale operatività del soccorso istruttorio, assuma rilevanza la circostanza che la lex specialis taccia sull’onere di indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza ovvero richiami espressamente l’obbligo di dichiarare il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza».
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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