La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 6529 del 19 novembre 2018, ha chiarito che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis e dell’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, la dichiarazione mendace presentata dall’operatore economico, anche con riguardo alla posizione dell’impresa ausiliaria, comporta l’esclusione dalla gara. La dichiarazione mendace, infatti, rileva di per sé, incidendo sull’affidabilità del futuro contraente, a prescindere dalla gravità, fondatezza e pertinenza degli episodi non dichiarati, nonché a prescindere dal fatto che il precedente penale non influisca sulla moralità professionale dell’impresa concorrente o dell’impresa ausiliaria.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
Categorie



