Rimesso alla Corte costituzionale l’onere motivazionale previsto per l’in house

La II Sezione del T.A.R. Liguria, con ordinanza n. 886 del 15 novembre 2018, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui prevede l’obbligo di dare conto «delle ragioni del mancato ricorso al mercato» in caso di affidamento in house.

Più in particolare, il T.A.R. Liguria ha ritenuto che tale norma si ponga in violazione dell’art. 76 della Costituzione, apparendo viziata per eccesso di delega per il mancato rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti all’art. 1, comma 1, lett. a) ed eee), legge 28.1.2016, n. 11 (recante deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014).

Ad avviso del T.A.R., si evidenzierebbe, in particolare, la violazione del cosiddetto divieto di gold plating, consistente nel divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive (art. 1, lett. a), della legge delega n. 11/2016).

Infatti, l’introduzione di un onere motivazionale andrebbe oltre quanto richiesto dalle direttive, che non consentirebbero di introdurre oneri ulteriori per il ricorso all’in house, rispetto a quelli espressamente richiesti. Il T.A.R. Liguria esclude ormai che il modello in house costituisca un’ipotesi derogatoria. La normativa eurounitaria, quindi, andava interpretata nel senso che, in presenza dei tre requisiti qui richiamati, l’amministrazione avrebbe dovuto essere resa libera di poter scegliere il modello dell’in house providing in luogo dell’evidenza pubblica, senza alcun onere motivazionale aggiuntivo (impostole invece dalla norma della cui costituzionalità si dubita). L’ordinanza, inoltre, evidenzia la possibile violazione del criterio direttivo di cui all’art. 1, lett. eee), della legge delega, in quanto la valutazione della congruità economica delle offerte, attenente alla sostenibilità in termini di prezzi e di costi proposti e – questa sì – espressamente contenuta nella delega, non avrebbe nulla a che vedere con l’introduzione di un più generale obbligo di motivazione circa le ragioni del mancato ricorso al mercato.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo pubblicato sul sito Appalti & Contratti Imprese dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, associate presso lo Studio Legale Ferola.

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