La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva n. 882 del 5 febbraio 2019, in relazione ad un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera e, al contempo, avente “caratteristiche standardizzate”, ha rimesso all’Adunanza Plenaria la risoluzione del contrasto giurisprudenziale sulla questione della prevalenza, o meno, del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al criterio del minor prezzo.
Infatti, da un lato, l’art. 95, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, impone espressamente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i “servizi ad alta intensità di manodopera”; d’altra parte, il comma 4, lett. b), del medesimo articolo consente alla stazione appaltante di scegliere il criterio del prezzo più basso nel caso in cui i servizi o le forniture abbiano “caratteristiche standardizzate”.
L’Adunanza Plenaria dovrà, dunque, chiarire, al ricorrere di entrambi i presupposti, quale indicazione prevalga.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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