Oneri di sicurezza: l’Adunanza Plenaria rimette alla CGUE una questione sull’applicabilità del soccorso istruttorio

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanze n. 1 n. 2 n. 3 del 24 gennaio 2019, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito in tema di oneri per la sicurezza, chiedendo di chiarire «se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del ‘Codice dei contratti pubblici’ italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, pur nell’ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione».

La questione fa seguito a quella già sollevata dal T.A.R. Basilicata con ordinanza n. 525/2017 e poi dichiarata irricevibile dalla Corte di Giustizia UE, sez. VI, 23 novembre 2017, C-486/17, nonché alla questione rimessa alla stessa Corte dal T.A.R. Lazio con ordinanza n. 4562/2018.

L’Adunanza Plenaria ha colto l’occasione per esprimere la propria opzione a favore della tesi “escludente”, ritenendo che debbano essere privilegiate le esigenze della certezza del diritto, della parità di trattamento, della effettività della tutela economica e sociale del lavoro e della sicurezza dei prestatori.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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