Omessa dichiarazione dell’annotazione nel casellario informatico ANAC ed esclusione dalla gara

La I Sezione del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 1695 dell’8 febbraio 2019, ha affermato che, ai fini dell’esclusione dalla gara, è sufficiente la mancata dichiarazione dell’esistenza di un’annotazione a suo carico nel casellario informatico, a prescindere dalla rilevanza dei gravi illeciti professionali che l’avevano resa necessaria: in tal caso, infatti, la sanzione espulsiva si riconnette non già all’illecito professionale in quanto tale, ma all’avere taciuto una circostanza astrattamente idonea ad integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, la cui valutazione in termini di gravità è sottratta all’operatore economico e rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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