La I Sezione del T.A.R. Lombardia, Brescia, con sentenza n. 152 del 14 febbraio 2019, ha affermato che debba essere considerato legittimo un bando di gara che abbia previsto, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, qualora tale scelta sia coerente con l’urgenza alla base della gara e con il carattere standardizzato delle prestazioni richieste. Nel caso di specie, poiché le prestazioni medico-infermieristiche oggetto dell’affidamento dovevano essere conformi a protocolli omogenei allo scopo di tutelare la salute dei pazienti, non sussistevano i presupposti per chiedere ai concorrenti l’elaborazione di un’offerta tecnica.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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