Rito superaccelerato: via libera dalla CGUE

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza resa nella causa C-54/18 del 14 febbraio 2018, ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione Europea, a talune condizioni, il rito superaccelerato (o superspeciale) di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., rispetto ai due quesiti posti dal T.a.r. Piemonte con ordinanza n. 88/2018.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in parte superando e in parte aggirando i dubbi posti dal T.a.r. remittente, ha ritenuto compatibile con il diritto eurounitario il nuovo rito.

La Corte ha ricordato, innanzitutto, che la possibilità per gli Stati membri di fissare termini per presentare un ricorso avverso una decisione presa da un’amministrazione aggiudicatrice è prevista, in via generale, dall’art. 2-quater, Dir. 89/665/CEE.

Ciò premesso, la Corte ha fornito una lettura del principio di effettività sostanziale della tutela diversa da quella del T.a.r. remittente, valorizzando non tanto la nozione di interesse (lasciata ai margini dell’iter argomentativo) quanto la necessità che i ricorsi avverso le decisioni delle pubbliche amministrazioni vengano decisi nel più breve termine possibile, nell’ottica del principio di certezza del diritto.

L’art. 1, par. 1, Dir. 89/665/CEE, infatti, secondo quanto ricordato dalla Corte, impone agli Stati membri l’obbligo di garantire che le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso «efficace» e «quanto più rapido possibile». Tale lettura sarebbe anche avvalorata dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, secondo cui «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata […] entro un termine ragionevole».

In ciò risiederebbe, in primo luogo, l’effettività della tutela.

La Corte ha, quindi, richiamato la propria giurisprudenza per ribadire che «la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza risponde, in linea di principio, all’esigenza di effettività derivante dalla direttiva 89/665, in quanto costituisce applicazione del fondamentale principio della certezza del diritto (sentenze del 12 dicembre 2002, Universale-Bau e a., C-470/99, EU:C:2002:746, punto 76, nonché del 21 gennaio 2010, Commissione/Germania, C-17/09, non pubblicata, EU:C:2010:33, punto 22), e che essa è compatibile con il diritto fondamentale a un’effettiva tutela giurisdizionale (v., in tale senso, sentenza dell’11 settembre 2014, Fastweb, C-19/13, EU:C:2014:2194, punto 58)».

La compatibilità con il diritto eurounitario è stata, tuttavia, dichiarata dalla Corte solo a condizione che i provvedimenti di ammissione e di esclusione siano non soltanto comunicati ma anche «accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti, tale da garantire che i suddetti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell’Unione dagli stessi lamentata».

Il concorrente, in particolare, dovrà conoscere la motivazione su cui si fonda la decisione adottata nei suoi confronti, ai sensi dello stesso art. 47 della Carta. Soltanto così, per la Corte, egli potrà «decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente».

A tal fine, invece, non sarà necessario conoscere la graduatoria di gara. Sul punto, infatti, la Corte liquida i dubbi del giudice remittente in merito all’interesse a ricorrere richiamando l’art. 1, par. 3, Dir. 89/665/CE. La circostanza che tale articolo imponga agli Stati membri di garantire che le procedure di ricorso siano accessibili «a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione» basta, per la Corte, ad affermare la sufficienza di una situazione di rischio di subire un danno da un illegittimo provvedimento di ammissione per giustificare un immediato interesse ad impugnare detto provvedimento. Ciò «indipendentemente dal pregiudizio che può […] derivare dall’assegnazione dell’appalto ad un altro candidato».

Quanto al secondo quesito, il T.a.r. remittente metteva in evidenza un ulteriore vulnus al diritto di difesa, che potrebbe derivare dalle ridotte possibilità di impiego dello strumento difensivo del ricorso incidentale di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a.

Il dubbio del T.a.r. remittente derivava dalla circostanza che il nuovo rito di cui al all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., precluderebbe l’utilizzo del ricorso incidentale avverso le altrui ammissioni a gara, in sede di ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione, laddove le ammissioni non siano state preventivamente impugnate nel termine di 30 giorni dalla loro pubblicazione. Ne avrebbe subito le conseguenze l’aggiudicatario, al quale sarebbe stata preclusa la possibilità di difendersi dal ricorso principale avverso l’aggiudicazione in suo favore, utilizzando lo strumento del ricorso incidentale contro l’ammissione a gara del ricorrente principale.

Ad essere irragionevolmente compressi sarebbero stati il diritto di difesa e il principio di parità tra le parti processuali: i ricorsi principali, infatti, sarebbero risultati più facilmente accolti, mentre al controinteressato sarebbe stato sottratto irragionevolmente un rilevantissimo strumento difensivo, non potendo questi più censurare l’ammissione a gara del proprio concorrente.

Ciò nonostante, la Corte di Giustizia ha giudicato il nuovo rito compatibile con il diritto eurounitario anche sotto questo profilo, affermando, in modo invero un po’ sbrigativo, che «la Corte ha ripetutamente dichiarato che la direttiva 89/665 deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che prevede che ogni ricorso avverso una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice debba essere proposto nel termine all’uopo previsto e che qualsiasi irregolarità del procedimento di aggiudicazione invocata a sostegno di tale ricorso vada sollevata nel medesimo termine a pena di decadenza talché, scaduto tale termine, non sia più possibile impugnare detta decisione o eccepire la suddetta irregolarità, purché il termine in parola sia ragionevole (sentenze del 12 dicembre 2002, Universale-Bau e a., C-470/99, EU:C:2002:746, punto 79; del 27 febbraio 2003, Santex, C-327/00, EU:C:2003:109, punto 50, nonché dell’11 ottobre 2007, Lammerzahl, C-241/06, EU:C:2007:597, punto 50)».

La motivazione adottata risulta essere del tutto analoga a quella resa in relazione alla prima questione e non sembra prendere adeguatamente in considerazione il principio di parità di trattamento tra le parti processuali.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo pubblicato sul sito Appalti & Contratti Imprese dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, associate presso lo Studio Legale Ferola.

Sull’ordinanza di rimessione del T.a.r. Piemonte si veda l’articolo pubblicato sulla Rivista Giuridica Europea dal medesimo autore.

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