DURC: difetto del requisito, esclusione dalla gara, diversa composizione dell’A.T.I.

La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1116 del 18 febbraio 2019, in una controversia per cui ratione temporis era applicabile il d.lgs. n. 163/2006, ha ribadito che il requisito della regolarità contributiva deve sussistere al momento di presentazione dell’offerta e deve permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione, non essendo consentite regolarizzazioni postume. 

La sentenza ha poi chiarito che, in caso di A.t.i., il difetto del requisito di regolarità contributiva non può essere superato mediante una diversa composizione del raggruppamento: non è ammissibile, infatti, il recesso di una o più imprese partecipanti al regolamento per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’A.t.i. venuto meno per effetto dell’operazione riduttiva.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

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