Il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (cd. “Decreto sblocca cantieri”), recentemente convertito, con modificazioni, in legge 14 giugno 2019, n. 55 (in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019), ha introdotto, come è noto, numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici, sulla spinta non solo di operatori economici e stazioni appaltanti ma anche della Commissione europea, che, con lettera di messa in mora n. 2018/2273 del 24 gennaio 2019, aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia richiedendo alcuni specifici interventi.
L’art. 1, comma 1, lett. v), del decreto, ha introdotto numerose modifiche alla disciplina del subappalto, probabilmente nel tentativo di venire incontro alle indicazioni della Commissione UE in sede di lettera di messa in mora (n. 2018/2273) e di porre, dunque, rimedio al sostanziale sfavore per l’istituto nell’originario testo del Codice dei contratti pubblici.
La modifica più evidente riguarda la quota subappaltabile che passa dal 30% al 40% (nel testo originario del decreto, invero, il limite era stato elevato al 50% ma poi nuovamente ridotto in sede di conversione).
Il d.l., inoltre, a seguito della conversione, ha sospeso (non più abrogato), nelle more di una complessiva revisione del Codice e fino al 31 dicembre 2020, il discusso obbligo di comunicare la terna di subappaltatori, già in sede di presentazione delle offerte, sia per quanto riguarda gli appalti di lavori, servizi e forniture sia per quanto riguarda i contratti di concessione. Si scongiura in questo modo il rischio di esclusione di quei concorrenti che avessero indicato, nella terna dei subappaltatori, dei soggetti in capo ai quali venisse poi riscontrata una carenza nei requisiti generali. Connessa a quella modifica, infatti, è quella relativa alla sospensione della causa di esclusione relativa alla sussistenza di motivi exart. 80 in capo a un subappaltatore
Non è stata invece confermata, in sede di conversione in legge, la modifica volta a consentire all’aggiudicatario di utilizzare quale subappaltatore un soggetto che aveva partecipato alla stessa gara di appalto. È altresì scomparsa, nel testo definitivo, l’estensione delle ipotesi nelle quali sarebbe stato consentito il pagamento diretto dei subappaltatori, prevista nel decreto legge originariamente adottato dal Governo.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo sulla nuova disciplina del subappalto a seguito del c.d. decreto-legge “sblocca cantieri” pubblicato sulla Rivista Giuridica Europea dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, associate presso lo Studio Legale Ferola.
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