Motivi aggiunti: devono essere comunque esaminati in caso di rigetto del ricorso avverso la propria esclusione

La Sezione II-ter del T.A.R. Lazio, con sentenza n. 4517 dell’8 aprile 2019, ha ritenuto ammissibile un ricorso per motivi aggiunti proposto avverso l’esclusione della ditta aggiudicataria da parte di un ricorrente originariamente escluso e la cui esclusione sia stata ritenuta dal giudice immune dalle censure dedotte.

Il T.A.R., infatti, ha ritenuto sussistenti tanto l’interesse quanto la legittimazione ad agire in relazione all’interesse strumentale alla ripetizione della gara. Richiamando un proprio recentissimo precedente (sentenza n. 1476/2019), ha ritenuto il ricorrente pur sempre titolare dell’interesse strumentale alla riedizione della gara. Tale interesse giustificherebbe l’ammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, meritevole pertanto di essere scrutinato.

La decisione del T.A.R. è sorretta da un lungo iter argomentativo che richiama l’evoluzione giurisprudenziale in tema di rapporti tra ricorso incidentale escludente e ricorso principale.

La questione del rapporto tra ricorso incidentale escludente e ricorso principale, ad avviso del T.A.R., è speculare a quella in esame, riguardante il rapporto tra ricorso introduttivo e ricorso per motivi aggiunti, se non addirittura “sostanzialmente identica”, in quanto in entrambi i casi il punto nodale della questione riguarda «il carattere simmetrico delle ragioni di esclusione della gara».

Ciò posto, dunque, per il T.A.R. è del tutto indifferente che si tratti di due ricorsi incrociati o di un unico ricorso corredato da motivi aggiunti, essendo i termini della questione totalmente sovrapponibili.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo pubblicato sul sito Appalti & Contratti Imprese dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, associate presso lo Studio Legale Ferola.

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