Il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (cd. “Decreto sblocca cantieri”), recentemente convertito, con modificazioni, in legge 14 giugno 2019, n. 55 (in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019), ha introdotto, come è noto, numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici, sulla spinta non solo di operatori economici e stazioni appaltanti ma anche della Commissione europea, che, con lettera di messa in mora n. 2018/2273 del 24 gennaio 2019, aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia richiedendo alcuni specifici interventi.
Più in particolare, per quanto qui di interesse, sono state introdotte modifiche sulle modalità di valutazione delle soglie di anomalia, introdotte all’art. 97 del Codice dall’art. 1, comma 1, lett. t), del decreto, per quanto riguarda specialmente gli appalti da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.
Sempre in relazione alle offerte anomale, nell’ambito degli appalti sotto soglia, è stato introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere nel bando l’esclusione automatica di tali offerte, salvo che l’appalto rivesta un interesse transfrontaliero.
Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo su alcune delle principali criticità del c.d. decreto-legge “sblocca cantieri” pubblicato sulla Rivista Giuridica Europea dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, associate presso lo Studio Legale Ferola.
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