Decreto “sblocca cantieri”: tentativo di superamento delle linee guida ANAC e di ritorno al regolamento unico

Il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (cd. “Decreto sblocca cantieri”), recentemente convertito, con modificazioni, in legge 14 giugno 2019, n. 55 (in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019), ha introdotto, come è noto, numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici, sulla spinta non solo di operatori economici e stazioni appaltanti ma anche della Commissione europea, che, con lettera di messa in mora n. 2018/2273 del 24 gennaio 2019, aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia richiedendo alcuni specifici interventi.

Tra i principali obiettivi del decreto “sblocca cantieri” vi è quello di un primo tentativo di riordino del quadro degli atti attuativi al Codice dei contratti pubblici, già previsto tra i principi e i criteri direttivi del disegno di legge delega in materia di appalti all’esame del Parlamento. 

Il decreto “sblocca cantieri”, infatti, riunisce in un unico regolamento una serie di atti di regolazione, pur non ricomprendendo ancora tutti gli atti di esecuzione del Codice dei contratti pubblici alla stregua del previgente regolamento unico di cui al d.P.R. n. 207/2010.

Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento resteranno comunque in vigore le linee guida ANAC e/o i decreti ministeriali già adottati in attuazione delle previgenti disposizioni del Codice. 

Saranno riuniti in un unico d.P.R., in particolare, gli atti di attuazione riguardanti:
– nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (materia attualmente disciplinata dalle linee guida n. 3 dell’ANAC, in attuazione dell’art. 31, comma 5, del Codice);
– progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto (la cui disciplina era di fatto ancora contenuta nel vecchio d.P.R. n. 207/2010, nelle more dell’adozione del previsto decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
– sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali (la cui disciplina era altresì demandata a un decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, applicandosi nelle more il d.P.R. n. 207/2010);
– procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (attualmente disciplinate dalle linee guida n. 4 dell’ANAC, in attuazione dell’art. 36, comma 7, del Codice);
– direzione dei lavori e dell’esecuzione (attualmente disciplinata dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, che ha approvato le linee guide ANAC in materia, secondo quanto previsto dall’art. 111, commi 1 e 2, del Codice);
– esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali (la cui disciplina è attualmente demandata a svariati atti attuativi);
– collaudo e verifica di conformità (la cui disciplina è in parte contenuta nello stesso d.m. 7 marzo 2018, n. 49);
– affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici (disciplina attualmente dettata dalle linee guida n. 1 dell’ANAC, in attuazione dell’art. 24, comma 2, del Codice);
– lavori riguardanti i beni culturali (disciplina attualmente contenuta nel decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154, in attuazione degli articoli 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, del Codice).

Al di fuori di queste materie, i restanti atti attuativi, inclusa la maggioranza delle linee guida ANAC (ben 12 su 14), resteranno in vigore anche dopo la pubblicazione del regolamento.  Naturalmente, come già detto, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento, resteranno in vigore anche tutti gli altri atti attuativi.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo dell’avv. Aldo Iannotti della Valle, Il quadro delle fonti secondarie in materia di appalti all’indomani della conversione in legge del decreto “sblocca-cantieri”, pubblicato nel volume Gli appalti pubblici dopo la conversione del decreto “sblocca-cantieri” edito da Maggioli.

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