Il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (cd. “Decreto sblocca cantieri”), recentemente convertito, con modificazioni, in legge 14 giugno 2019, n. 55 (in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019), ha introdotto, come è noto, numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici, sulla spinta non solo di operatori economici e stazioni appaltanti ma anche della Commissione europea, che, con lettera di messa in mora n. 2018/2273 del 24 gennaio 2019, aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia richiedendo alcuni specifici interventi.
L’art. 1, comma 1, lett. n), del decreto, ha introdotto diverse modifiche al testo dell’art. 80 del Codice sulle cause di esclusione.
Una prima causa di esclusione introdotta dal decreto è quella relativa alla sussistenza di motivi ex art. 80 in capo a un subappaltatore: non potrà, dunque, essere più escluso il concorrente il cui subappaltatore incorra in una causa di esclusione. Non è questa però l’unica modifica all’art. 80 del Codice.
Sempre con riguardo al subappalto, è stata aggiunta la causa di esclusione di cui alla nuova lettera c-quater) del comma 5, per il caso in cui «l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato».
Tra le altre novità si segnalano, ai sensi del comma 3, l’estensione dell’obbligo dichiarativo a carico del socio di maggioranza anche in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro nonché la precisazione secondo cui «l’esclusione non va disposta […] nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale».
È stata riscritta la norma del comma 10 prevedendo che, nei casi in cui la sentenza penale di condanna definitiva non preveda la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione debba essere perpetua, nei casi in cui alla condanna consegua di diritto la pena accessoria perpetua; pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
È stato, infine, aggiunto un comma 10-bis ai sensi del quale, nel tempo necessario alla definizione del giudizio su di una causa di esclusione (ad esempio sulla risoluzione di un contratto di appalto), l’Amministrazione non solo può ma «deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso».
Non è stata, invece, confermata, in sede di conversione in legge, la modifica al quarto comma dell’art. 80, presente nel testo originario del decreto, che avrebbe consentito alla stazione appaltante di escludere il concorrente che non avesse ottemperato al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali non dovendo attendere la chiusura del giudizio eventualmente pendente sul debito tributato, essendo al contrario sufficienti la conoscenza e la possibilità di dimostrare adeguatamente tale violazione. Continueranno, pertanto, a rivestire rilevanza ai fini escludenti i soli debiti tributari definitivamente accertati.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo sulla nuova disciplina del c.d. decreto-legge “sblocca cantieri” pubblicato sulla Rivista Giuridica Europea dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, avvocato presso lo Studio Legale Ferola.
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