La III Sezione del T.A.R. Campania, Napoli, con sentenza n. 51 del 7 gennaio 2020, ha chiarito che, essendo il contratto di avvilimento un contratto “tipico”, lo schema contrattuale definito dalla norma contenuta nell’art. 89, d.lgs. n. 50/2016, non può essere in alcun modo alterato; è necessario, infatti, che, attraverso il contenuto specifico del contratto di avvalimento prescritto dal Codice, si offra alla stazione appaltante una garanzia di solidità del concorrente oltre che di corretta esecuzione dell’appalto. Il T.A.R. ha, inoltre, rilevato che, ai fini della valutazione della causa in concreto, il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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