Ricorso cumulativo: perdura lo sfavore giurisprudenziale

Il Consiglio di Stato, V Sezione, con sentenza n. 6385 del 22 ottobre 2020, è tornato ad occuparsi di ricorso cumulativo.

La pronuncia, nel dichiarare l’inammissibilità di un ricorso cumulativo introduttivo e conseguentemente dell’appello, si inserisce nel solco della precedente giurisprudenza in materia, particolarmente attenta ad evitare abusi di questo particolare strumento processuale. La sentenza, dunque, delimita in modo preciso e puntuale i limiti di ammissibilità del ricorso cumulativo e prova a trarre una sintesi dalle precedenti pronunce sul tema.

Il ricorso cumulativo, come è noto, è lo strumento processuale che permette di impugnare, con un unico ricorso, distinti provvedimenti tra i quali sussista una connessione. L’istituto consentirebbe di tutelare il principio di economia processuale, che trova la sua copertura costituzionale nell’art. 111 della Costituzione, riallacciandosi anche al principio di ragionevole durata del processo oltre che all’esigenza di prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori. L’istituto, inoltre, potenzierebbe il diritto di difesa, di cui all’art. 24 della Costituzione, evitando, ove possibile, ulteriori oneri derivanti dalla corresponsione di distinti contributi unificati, particolarmente gravosi in materia di appalti.

Come è noto, in base all’art. 120, comma 11-bis, c.p.a., aggiunto dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di procedure contraddistinte dalla presentazione di «offerte per più lotti l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto».

Dunque, se la proponibilità di un ricorso cumulativo è in linea teorica ormai pacifica, tale disposizione parrebbe comunque improntata ad un netto sfavore per l’istituto, ritenuto probabilmente elusivo delle disposizioni fiscali in tema di contributo unificato e comunque foriero di indebite confusioni tra controversie in realtà da distinguere.

Quanto affermato viene poi ricondotto nel quadro di quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria con sentenza n. 5 del 27 aprile 2015, che costituisce tuttora il più rilevante precedente in materia, ancora non superato nelle sue affermazioni di principio dalla successiva giurisprudenza.

La perdurante validità delle affermazioni della Plenaria, pur in un contesto normativo ormai mutato, si spiega se si pensa che è stato quanto maturato in giurisprudenza a ispirare le stesse novità a livello normativo, intervenute nel 2016.

La V Sezione del Consiglio di Stato, sulla scia dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, dimostra sfavore nei confronti dello strumento del ricorso cumulativo, visto come strumento essenzialmente foriero di confusione a livello processuale (senza i pretesi benefici in termini di economia processuale) e potenzialmente elusivo in materia di contributo unificato.

Attualmente, in forza di questa giurisprudenza, gli spazi di operatività dello strumento risultano allo stato estremamente ridotti, al punto da renderlo del tutto marginale e inadeguato rispetto agli scopi che pure si proporrebbe.

Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle

Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo pubblicato sul sito Appalti & Contratti Imprese dall’avv. Aldo Iannotti della Valle, avvocato presso lo Studio Legale Ferola.

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