Pubblicato il regolamento per le sanzioni ANAC per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, di trasparenza e dei Codici di comportamento

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 437 del 12 maggio 2021, pubblicato in G.U. n. 145 del 19 giugno 2021, ha adottato un regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità nazionale anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento.

Il regolamento viene reso nell’ambito dell’esercizio del potere sanzionatorio attribuito all’ANAC dall’art. 19, comma 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90.

L’art. 4 del regolamento prevede che l’Autorità avvii il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni in presenza di segnalazioni o d’ufficio, nei casi in cui, nel corso di accertamenti o ispezioni, siano emersi comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione, ovvero sulla base di segnalazioni ad essa pervenute.

La comunicazione di avvio del procedimento deve avere un contenuto minimo, specificato dal comma 5 del medesimo articolo: in particolare, devono essere almeno indicati:

  1. la contestazione della violazione;
  2. il termine per l’invio di eventuali memorie e documentazione allegata, nonché per eventuali controdeduzioni;
  3. la possibilità di richiedere di essere sentiti in audizione presso l’ufficio competente, specificando il termine per inoltrare detta richiesta;
  4. l’ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento;
  5. il nome del responsabile del procedimento, l’ufficio nel quale opera e i modi per entrare in contatto; f) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.

L’istruttoria può concludersi con l’archiviazione, con la diffida ad adottare i provvedimenti omessi entro un termine non superiore a 60 giorni o, infine, nell’irrogazione della sanzione.

L’importo della sanzione, così come stabilito dal già citato dall’art. 19, comma 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, deve essere non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000. L’importo è poi definito in rapporto a:

  1. la gravità dell’infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell’interessato al comportamento omissivo;
  2. la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell’amministrazione e al grado di esposizione dell’amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione;
  3. la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori di cui al presente regolamento;
  4. l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;
  5. l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dell’infrazione contestata.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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