La centralità della tutela dell’ambiente mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nel PNRR e nelle recenti applicazioni giurisprudenziali

Il tema della transizione ecologica e delle relative modalità di realizzazione rappresenta uno dei nuclei centrali in cui si articola il noto PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). La tutela ambientale è sempre più spesso oggetto anche delle decisioni giurisprudenziali e, a tale riguardo, appare rilevante una recentissima decisione di merito del giudice romano. In particolare, la sezione V del Tribunale di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2021, n. 15430, ha affermato che il proprietario di una singola unità abitativa all’interno di un condominio può installare dei pannelli fotovoltaici sul lastrico solare comune, ma deve preventivamente interpellare l’amministratore di condominio e ottenere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.

Infatti, come osserva il giudice capitolino, l’art. 1122 bis, co. 2, c.c. consente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare e su ogni altra idonea superficie comune. La stessa norma, però, al comma successivo, precisa che, qualora si renda necessario un intervento sulle parti comuni, il condomino interessato deve dare comunicazione all’amministratore, indicando il contenuto specifico del progetto e le modalità di esecuzione dello stesso. L’assemblea potrà eventualmente  prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio, provvedendo altresì, ai fini dell’installazione degli impianti suddetti ed a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.

Pertanto, a fronte di una richiesta che riguardi l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sulle parti comuni, sussiste l’obbligo da parte dell’amministratore di inserire all’ordine del giorno la richiesta del singolo condomino, avendo l’art. 1122 bis c.c. previsto l’intervento dell’assemblea in tutti i casi in cui si rendano necessari interventi di modifica delle parti comuni. Del resto, tale competenza assembleare, oltre ad essere prevista dalla normativa in esame, è contemplata altresì dall’art. 1135 c.c., laddove si tratti di opere relative a parti comuni del condominio.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, il giudice di prime cure statuisce che, laddove il singolo condomino intenda installare dei pannelli fotovoltaici sul lastrico solare comune, al fine di sopperire esclusivamente alle proprie esigenze di approvvigionamento energetico, questi è legittimato a farlo, ma solo se interpella preventivamente l’amministratore di condominio e ottiene la necessaria autorizzazione assembleare.

In generale, l’art. 1122 bis c.c., il quale disciplina, tra l’altro, l’installazione, in ambito condominiale, di impianti non centralizzati di produzione di energia da fonti rinnovabili, è una disposizione introdotta nel corpus codicistico dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 18 giugno 2013. Già nel 2012 il legislatore ha espresso un chiaro favor per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e ha rimesso all’iniziativa del singolo condomino l’installazione di impianti per la produzione di energia c.d. pulita, destinati al servizio della singola unità abitativa, prevedendo, laddove l’installazione debba avvenire sul lastrico solare o su altri spazi comuni, il coinvolgimento dell’organo assembleare, data l’incidenza dell’intervento sulla stabilità, sulla sicurezza e sul decoro architettonico dell’edificio. 

Il summenzionato favor per le fonti rinnovabili di energia è stato ribadito con forza nell’anno in corso all’interno della missione 2 del PNRR, in cui si afferma chiaramente la necessità di realizzare una vera e propria transizione ecologica, nonché una seria lotta ai cambiamenti climatici.

La missione 2 del PNRR, per la quale sono stati stanziati 59,47 miliardi di euro, mette al primo posto, nell’ambito di questa svolta in senso ecologista, il tema della rivoluzione verde e della transizione ecologica, al fine di contrastare i cambiamenti climatici. Infatti, scienza e studi analitici dimostrano come il cambiamento climatico sia in corso, ed ulteriori cambiamenti siano ormai inevitabili: la temperatura media del pianeta è aumentata di circa 1.1 °C in media dal 1880 con forti picchi in alcune aree (es. +5 °C al Polo Nord nell’ultimo secolo), accelerando importanti trasformazioni dell’ecosistema (scioglimento dei ghiacci, innalzamento e acidificazione degli oceani, perdita di biodiversità, desertificazione) e rendendo fenomeni estremi (venti, neve, ondate di calore) sempre più frequenti e acuti.

Perciò, anche in coerenza con gli obiettivi fissati nell’Accordo di Parigi del 2015, all’interno del PNRR si sottolinea l’urgenza di ridurre le emissioni nell’atmosfera e, a tal fine, si evidenzia l’indispensabilità dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

In generale, la missione 2 del PNRR si articola in quattro componenti:

  • Economia circolare e agricoltura sostenibile
  • Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile
  • Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
  • Tutela del territorio e della risorsa idrica

In particolare, la componente C2 della missione 2 del PNRR tratta la questione delle fonti di energia rinnovabile, prevedendo, tra i vari obiettivi, quello della semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore.

La missione 2 del PNRR enuncia numerose possibilità di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, tra cui una particolare importanza riveste l’impiego di tali fonti alternative nell’ambito del trasporto locale, al fine di renderlo più sostenibile. Ciò mediante una serie di interventi (rafforzamento della mobilità ciclistica, potenziamento dei mezzi pubblici, introduzione di infrastrutture di ricarica elettrica, introduzione di autobus e treni “verdi”).

Un altro obiettivo assai significativo tra quelli enunciati nella missione 2 del PNRR è quello di utilizzare le fonti rinnovabili di energia per una riqualificazione degli edifici sia pubblici che privati. Relativamente all’edilizia pubblica, una particolare attenzione viene dedicata all’impiego di tali fonti di energia negli edifici scolastici, nonché in quelli giudiziari. Il Piano, tuttavia, non trascura le potenzialità che un’opera di riqualificazione energetica può avere con riguardo all’edilizia residenziale, sia pubblica che privata.

Come è possibile evincere dalle considerazioni suesposte, risultando sempre più avvertite la necessità e l’urgenza di interventi che tutelino l’ecosistema e che siano conformi a rigorosi standard di sostenibilità ambientale, sia il legislatore, nella propria attività di produzione normativa, sia la giurisprudenza, nell’esercizio del proprio ruolo di interpretazione e di applicazione del diritto, sembrano dedicare oggi una particolare attenzione a queste tematiche, sia nell’ottica della tutela ex ante che in quella della tutela ex post

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