Soccorso istruttorio: omessa indicazione circa il possesso del requisito della moralità professionale

Il T.A.R. Lombardia, Brescia, con sentenza del 6 febbraio n. 2015, pone dei limiti all’applicabilità del principio del soccorso istruttorio, con riferimento al nuovo comma 2 bis dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, l’omissione, in sede di dichiarazione circa il possesso del requisito della moralità professionale, di una condanna penale ormai irrevocabile non costituisce un’irregolarità che, pur essendo “essenziale”, possa essere comunque sanata entro un termine perentorio assegnato dalla stazione appaltante con pagamento della relativa sanzione.

L’omessa indicazione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile integra, infatti, gli estremi del falso in gara, non potendo, quindi, essere in alcun modo sanata e richiedendo l’esclusione dalla gara della società interessata.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

Categorie

Condividi