La sentenza n. 645 del 5 marzo 2015 del T.A.R. Lombardia, Milano, intervenendo in materia di subappalto, ha ritenuto non sussistente l’obbligo per il partecipante ad una gara, che abbia dichiarato di volersi avvalere del subappalto, di indicare già in sede di offerta il nominativo del subappaltatore. Ha, inoltre, nettamente distinto le figure dell’avvalimento e del cd. subappalto “necessario” (quel tipo di subappalto in cui l’appaltatore non dispone della qualificazione necessaria ad effettuare i lavori). In passato, invece, le due figure erano assimilate da parte della giurisprudenza (si veda, a titolo d’esempio, Consiglio di Stato, Sez. VI, 02/05/2012, n. 2508).
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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