La VI Sezione del Consiglio di Stato (n. 1798 del 15 aprile 2015) ha condiviso l’interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto del comma 3 bis dell’art. 86 e del comma 4 dell’art. 87 del d.lgs. 163/2006 che, in relazione agli appalti di forniture e di servizi intellettuali, non impone, in difetto di previsione del bando di gara, l’obbligo, a pena di esclusione, di indicare già in sede di offerta gli oneri di sicurezza, trattandosi di elementi che vanno verificati ai soli fini del giudizio di anomalia.
Non era, infatti, sostenibile che, nonostante la maggiore rischiosità nell’esecuzione che tipicamente caratterizza gli appalti di lavori rispetto agli appalti di servizi e forniture, per questi ultimi fossero in ogni caso previsti oneri dichiarativi più pregnanti rispetto ai primi. Ne deriva che, relativamente ad appalti di forniture e servizi intellettuali, l’inserimento di una clausola escludente nella lex specialis per non aver indicato in sede di offerta gli oneri di sicurezza non ha carattere cogente ed inderogabile.
Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo
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