Con la sentenza del 23 aprile 2015, n. 1013, il T.A.R. Lombardia, Milano, IV Sezione, ha affermato che è possibile discostarsi dalle tabelle redatte dal Ministero del Lavoro recanti il costo della manodopera, pur essendo i dati in esse contenuti in linea di principio derogabili, soltanto sulla scorta di una motivazione puntuale e rigorosa. In caso contrario, l’offerta sarà ritenuta illegittima per incongruità dell’offerta.
Sempre in materia di offerte anomale, il T.A.R. Piemonte (sentenza n. 617 del 16 aprile), ha statuito sull’impossibilità di rideterminare la soglia di anomalia delle offerte a seguito di riammissione in gara di un’impresa precedentemente esclusa. L’art. 38, comma 2 bis, d.lgs. 163/2006 prevede infatti che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Non potendo ricalcolare tale soglia, la stazione appaltante, se del caso, dovrà mantenere, per espressa previsione di legge, l’aggiudicazione già disposta.
Il T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 5619 del 15 aprile, ha, inoltre, affermato che l’eventuale formulazione da parte di concorrenti di offerte “in perdita” non costituisce di per sé motivo di esclusione dalla gara, vigendo il principio di tassatività delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 46 del Codice dei contratti pubblici. Le eventuali clausole escludenti della lex specialis in materia di offerte “in perdita” non potranno che essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice amministrativo, in osservanza dello stesso art. 46.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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