Avvalimento “di garanzia”, avvalimento di requisiti morali e professionali: nuove pronunce del Consiglio di Stato

La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2539 del 19 maggio 2015, ha affermato che il cd. avvalimento di “garanzia”, pur dovendo distinguersi da quello “operativo”, non per questo può essere svincolato da qualunque collegamento con risorse materiali o immateriali né può risolversi in formule semplicistiche o meno impegnative. I requisiti di fatturato, infatti, sono preordinati a garantire l’affidabilità del concorrente a sostenere finanziariamente sia l’esecuzione dell’appalto, sia il risarcimento della stazione appaltante in caso di inadempimento.

In particolare, può ritenersi sufficiente una dichiarazione con cui l’impresa ausiliaria si impegni a mettere a disposizione il proprio fatturato specifico a garanzia del regolare svolgimento dell’appalto, dichiarando altresì di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o situazione equivalente, né di aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate né errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale.

Ancora in materia di avvalimento, il Consiglio di Stato, con sentenza della VI Sezione n. 2486 del 15 maggio 2015, ha ritenuto che non possono costituire oggetto di avvalimento i requisiti di idoneità morale e professionale prescritti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs. 163/2006, non potendo l’istituto servire ad un aggiramento dei presupposti indefettibili per la partecipazione alle gare. La sentenza ha, quindi, ritenuto impossibile l’avvalimento per il requisito soggettivo dell’iscrizione alla Camera di Commercio, così come la sentenza del 30 aprile 2015 della V Sezione del Consiglio di Stato (n. 2191) aveva ritenuto incedibile, con lo schema del contratto di avvalimento, il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Contributo a cura del Dipartimento di Diritto amministrativo

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