La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4209 dell’8 settembre 2015, ha ritenuto che, nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia, occorre verificare se l’elemento costituito dal costo del lavoro possa trovare compensazione, in concreto, nelle varie voci dell’offerta, potendo essere condizionato dal tipo di organizzazione aziendale e dalle conseguenti economie di scala ed avendo le tabelle ministeriali solo valore indicativo.
Ancora la III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4274 del 14 settembre 2015, ha affermato che, ad esito di tale procedimento, l’amministrazione non debba procedere alla rimodulazione della graduatoria ma, unicamente, allo scorrimento della stessa. Ha, inoltre, ritenuto che, nel caso di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non sussiste l’obbligo della specifica indicazione dei punteggi dei singoli commissari, essendo i giudizi sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, con sentenza n. 595 dell’11 settembre 2015, ha considerato illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto in favore di un’impresa che abbia riferito il proprio ribasso non già alla base d’asta ma all’elenco prezzi posto a base di gara. In tal caso, infatti, l’offerta rimane equivoca e non ben determinata, creando un’obiettiva incertezza sul suo contenuto.
Contributo a cura dell’avv. Aldo Iannotti della Valle
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